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Förderverein Schweizer Kleintierrassen

Henzmannstrasse 18, 4800 Zofingen
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Piccoli animali

 
 

Statuti ARS

 
Associazione promovimento Razze svizzere di piccoli
animali FSK
 
 
I.            Disposizioni generali
 
Art.     1               Nome e sede
          1Sotto la denominazione di „Associazione promovimento razze svizzere di piccoli animali“ è costituita un’associazione apolitica e apartitica ai sensi degli articoli 60 e seg. del Codice Civile Svizzero.
2La sede è presso la Piccoli Animali Svizzera a Zofingen.
 
Art.     2               Scopi e compiti
1L’Associazione promovimento razze svizzere di piccoli animali persegue il mantenimento, il promovimento e la salvaguardia delle razze svizzere di piccoli animali.
2Quale associazione di utilità pubblica l’associazione si propone il compito di arrestare la perdita di biodiversità in Svizzera. Essa vuole contribuire su piano nazionale e locale a mantenere la molteplicità genetica, la molteplicità delle specie, così come la molteplicità degli ecosistemi in Svizzera.
3L’Associazione promovimento razze svizzere di piccoli animali adempie a questi scopi in particolare attraverso
         il promovimento e la messa in opera di misure per il mantenimento della molteplicità delle specie
         ricerche genetiche in proprio e sostegno a ricerche di altre organizzazioni
         sorveglianza e sviluppo a mezzo libro genealogico e di inanellamento e marcamento di piccoli animali di razze svizzere
         il sostegno e il consiglio a associazioni e allevatori della Piccoli animali Svizzera
         l’integrazione e il promovimento della custodia di piccoli animali nella nostra società quale occupazione ideale di tutte le generazioni
         informazione della popolazione sul significato della biodiversità e sul valore della salvaguardia delle razze svizzere di piccoli animali
         consulenza ad autorità e privati.
4L’Associazione promovimento razze svizzere di piccoli animali può affiliarsi ad altre organizzazioni sul piano nazionale o partecipare ad azioni che perseguono gli scopi analoghi.
 
 
 
Art.     3               Affiliazione
1L’Associazione promovimento razze svizzere di piccoli animali è affiliata, quale associazione speciale, alla Piccoli animali Svizzera in qualità di membro collettivo.
2Quale membro collettivo l’associazione si sottopone al giudizio del tribunale della Piccoli animali svizzera.
 
 
II.       Membri
 
Art.     4               Categorie di membri
L’Associazione promovimento razze svizzere di piccoli animali conosce le seguenti categorie di membri:
1Membri attivi
         Associazioni e club di razze svizzere di piccoli animali
2Membri passivi
         Tutte le persone fisiche o giuridiche
         Tutte le Corporazioni di diritto pubblico
         Soci onorari
 
Art.     5               Diritti e doveri
1I membri collettivi si impegnano a curare le razze svizzere di piccoli animali da loro tenute quale componente della molteplicità delle specie in Svizzera e ad assicurare le risorse genetiche per il futuro.
2I membri passivi contribuiscono idealmente e con il sostegno finanziario a far progredire l’associazione.
3Quali soci onorari possono essere nominate singole persone che si sono particolarmente distinte per il promovimento degli scopi dell’associazione.
 
Art.     6               Ammissione e espulsione
1I soci attivi devono formulare una richiesta scritta di ammissione da indirizzare al comitato. Con la richiesta di ammissione il futuro membro attivo riconosce statuti, regolamenti e decisioni dell’associazione. Il comitato decide sull’ammissione dei membri attivi. L’ammissione di un membro attivo può avvenire in qualsiasi momento.
2 Con il pagamento della quota sociale i membri passivi si ritengono accettati. Con il pagamento della quota sociale il membro passivo riconosce statuti, regolamenti e le decisioni dell’associazione. L’ammissione di un membro passivo può avvenire in ogni momento.
3Membri attivi o passivi che danneggiano gli interessi dell’associazione o che non adempiono ai loro obblighi statutari, possono essere espulsi dall’assemblea generale su proposta del comitato.
4Con l’espulsione i membri perdono ogni diritto verso l’associazione ed il suo patrimonio.
 
Art.     7               Dimissioni
1Le dimissioni da parte di un membro attivo possono essere date al Presidente nella forma scritta per la fine dell’anno civile.
2Le dimissioni di un membro passivo sono automatiche dopo la scadenza del primo richiamo riguardante la tassa annuale.
3Con le dimissioni il socio perde tutti i diritti nei confronti dell’associazione e del suo patrimonio.
 
Art.     8               Contributi e responsabilità
1Il contributo annuale viene stabilito dall’assemblea. Comitato e soci onorari sono esentati dal pagamento.
2Agli impegni dell’associazione risponde unicamente il proprio capitale. E’ esclusa ogni responsabilità personale dei membri.
 
 
III.           Organizzazione
 
Art.     9               Assemblea generale
1L’assemblea generale è l’organo massimo dell’associazione. Essa viene convocata annualmente dal presidente. La convocazione con le trattande deve essere pubblicata sugli organi ufficiali almeno 30 giorni prima del termine.
2Organi ufficiali dell’Associazione promovimento razze svizzere di piccoli animali sono la <<Tierwelt>> e il <<Journal Romand de l’Eleveur Amateur>> (JREA).
3Assemblee generali straordinarie possono essere convocate con indicazione scritta dello scopo su richiesta del comitato, dei revisori o di almeno un terzo dei membri. La convocazione con l’indicazione delle trattande deve essere pubblicata sugli organi ufficiali dell’Associazione promovimento razze svizzere di piccoli animali almeno 30 giorni prima.
4Proposte sono da inviare per iscritto al Presidente almeno 5 settimane prima dell’assemblea.
 
Art.     10             Trattande per l’assemblea generale
1Le trattande statutarie sono:
a)    Nomina degli scrutatori
b)    Verbale ultima assemblea
c)    Rapporti annuali
d)    Espulsione di membri
e)    Rapporto dei revisori ed accettazione dei conti annuali
f)    Fissazione del contributo annuale
g)    Preventivo
h)    Nomina del presidente e del comitato
i)     Modifica degli statuti
j)     Ammissione di nuove razze svizzere di piccoli animali per il mantenimento della molteplicità delle specie
k)    Scioglimento dell’associazione
l)     Proposte del comitato e dei membri
m) Onorificenze
n)    Eventuali
 
Art.     11             Decisioni e diritto di voto
1Ogni assemblea regolarmente convocata può adottare decisioni.
2L’assemblea generale decide a maggioranza semplice dei voti emessi. La modifica degli statuti può essere decisa dall’assemblea generale con la maggioranza di due terzi dei voti emessi.
3I membri attivi hanno diritto ognuno a 3 voti all’assemblea generale. Membri passivi hanno solo diritto di proporre e di consigliare.
4I membri di comitato hanno diritto di formulare proposte e di consigliare.
 
Art.     12             Composizione e compiti del comitato
1Il comitato si compone di cinque membri. Devono essere rappresentate tutte le categorie delle razze di piccoli animali svizzere conigli, volatili, piccioni e uccelli. Ad eccezione del presidente il comitato si autocostituisce e regolamenta il diritto di firma e la rappresentanza.
 
2Il comitato si compone di :
a)    Presidente
b)    Segretario
c)    Cassiere
d)    Due ulteriori membri
3La durata della carica è di quattro anni. La rielezione è possibile per tre volte.
4Il comitato può decidere alla presenza della maggioranza dei membri. Il comitato decide a maggioranza semplice, in caso di parità decide il voto del presidente.
5Il comitato rappresenta l’associazione verso l’interno e l’esterno. Esso ha i seguenti compiti:
a)    Amministrazione dell’associazione nel rispetto degli scopi
b)    Ammissione di nuovi membri attivi
c)    Contatti con associazioni di razze svizzere di piccoli animali o organizzazioni similari
d)    Sorveglianza del rispetto degli statuti
e)    Messa in opera delle decisioni dell’assemblea
f)    Decide sulle spese nel rispetto del preventivo
g)    Elabora un regolamento sulle attività collettive di promovimento (Stato, privati,aziende, fondazioni)
h)    Fissa gli obiettivi annuali per l’impiego conforme agli scopi delle risorse
i)     Preparazione dell’assemblea generale
6Il Presidente dirige l’associazione, dirige le assemblee e sorveglia l’operato degli altri membri di comitato e il rispetto dei compiti. Egli deve sottoporre un rapporto scritto all’assemblea generale.
7Il segretario svolge i lavori di scrittura dell’associazione e redige i verbali delle assemblee.
8Il cassiere tiene la contabilità e tiene aggiornato l’elenco dei membri in collaborazione con i responsabili delle statistiche della Piccoli Animali Svizzera. Le chiusure annuali sono da redigere secondo lo standard ZEWO. Egli sottopone i conti annuali tempestivamente ai revisori per l’esame e li presenta all’assemblea generale.
9Gli altri rappresentati delle ulteriori categorie di razze svizzere di piccoli animali possono essere incaricati dal comitato con compiti particolari o direzioni di progetti.
 
10Il procacciatore di fondi viene invitato alle sedute di comitato. Egli ha diritto di formulare proposte di consigliare. Il procacciatore dei fondi redige un concetto di ricerca dei fondi che servirà per azioni di reclutamento donazioni a medio termine.
 
Art.     13              Organo di revisione
1L’associazione promovimento razze svizzere di piccoli animali adotta l’organo di revisione deciso dall’assemblea della Piccoli animali Svizzera.
2L’organo di revisione deve presentare un rapporto scritto all’assemblea generale. Quale revisore esso deve certificare che
         Esso è indipendente dal comitato e dalla piccoli animali Svizzera e non ha subito pressioni
         Le registrazioni della contabilità e i conti annuali rispettano le leggi e gli statuti
         Le disposizioni di regolamento e lo standard ZEWO sono rispettati.
 
Art.           14       Finanze
1I mezzi finanziari dell’Associazione promovimento razze svizzere di piccoli animali sono costituiti con
         I contributi annui dei membri
         I contributi annui di Piccoli animali Svizzera
         I versamenti di istituti di benefattori
         Attività finanziarie, donazioni beneficienze e legati.
2Donazioni che non vengono legate ad un preciso scopo possono essere utilizzate liberamente per gli scopi dell’associazione.
3L’anno contabile corrisponde a quello di civile.
4I conti devono essere chiusi al 31 dicembre ed essere sottoposti al più tardi entro il 31 marzo all’organo di revisione.
 
Art.     15             Scioglimento
1Per lo scioglimento dell’associazione è necessaria la maggioranza di due terzi dei voti presenti all’assemblea.
2In caso di scioglimento dell’associazione i mezzi disponibili sono da versare ad una o più associazioni svizzere con scopi analoghi secondo le decisioni che vengono prese dall’assemblea che decide lo scioglimento.
3E’esclusa la ripartizione dei mezzi fra i soci dell’associazione.
 
 
IV.         Disposizioni transitorie e finali
             
Art.     16            marchio ZEWO e organizzazioni di interesse pubblico
1Quale indizio di riconoscimento quale organizzazione di interesse pubblico vale l’esenzione dal pagamento delle imposte federali e cantonali. Questo obiettivo viene perseguito dall’Associazione promovimento razze svizzere di piccoli animali.
2L’Associazione promovimento razze svizzere di piccoli animali dopo alcuni anni di attività pubblica formulerà richiesta per l’ottenimento del marchio ZEWO.
3L’Associazione promovimento razze svizzere di piccoli animali si adopera ai fini dell’utilità pubblica di perseguire i requisiti e i compiti previsti dal regolamento per il marchio ZEWO
         la salvaguardia dell’ambiente e dei simili.
 
Art.     17             Disposizioni finali
1Per tutto quanto non previsto dai presenti statuti fanno stato le disposizioni del codice civile svizzero (Art. 60 e seg.).
2Nel caso di divergenze nelle traduzioni in altre lingue fa stato il testo in lingua tedesca.
3In ossequio alla parità fra i sessi tutte le citazioni di persone o funzioni valgono per ambo i sessi.
4Per il rispetto dei termini citati negli statuti o regolamenti fa stato la data del timbro postale.
5Questi statuti sono stati approvati dall’assemblea del 21 maggio2010 ed entrano immediatamente in vigore. Sostituiscono ed annullano ogni precedente disposizione.
 
Zofingen, 21 maggio 2010
 
Associazione promovimento razze svizzere
di piccoli animali
Il Presidente:               Il Segretario:
Andy Kräuchi               Ernst Walser

 
Statuti